Il Giudice di pace è l'autorità che:
Concilia nelle controversie patrimoniali fino a un valore litigioso di fr. 5'000.--, con possibilità di sottoporre alle parti una proposta di giudizio;
Giudica in prima istanza le cause patrimoniali fino a un valore litigioso di fr. 5'000.--, comprese quelle fondate sulla Legge esecuzioni e fallimenti;
Decide sull'istanza di divieto giudiziale secondo gli articoli 258-260 CPC e riceve l'opposizione;
inoltre nelle elezioni comunali, patriziali e consortili rilascia la dichiarazione di fedeltà ai municipali, sindaci, presidenti e membri delle amministrazioni patriziali e consortili.